Milano. Le arti e lo spettacolo, a differenza di altri settori produttivi del nostro Paese, sono stati messi a dura prova dall’emergenza sanitaria Covid-19. I luoghi della cultura, e gli spettacoli sia teatrali sia cinematografici, sono stati infatti costretti a lunghi periodi di chiusura totale durante la scorsa primavera e, nonostante i fiochi spiragli di riapertura estiva, permangono tutt’ora per effetto dei DPCM del 18 e 24 ottobre e del 6 novembre scorso, eccezion fatta per i musei, la cui riapertura è divenuta ufficiale con le disposizioni di cui al DPCM del 16 gennaio 2021.
Nonostante le criticabili scelte governative, appare del tutto evidente come una pronta ripresa dei luoghi di cultura in esame non possa esimere dall’implementazione di idonee misure di sicurezza, atte a prevenire la diffusione del contagio, tra le quali certamente spiccano le procedure di sanificazione. Con sanificazione si intende infatti l’insieme dei procedimenti e delle operazioni volte ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante la pulizia e l’igienizzazione, intendendosi la prima come l’insieme delle procedure volte ad eliminare visibilmente lo sporco e la seconda come l’attività di distruzione o inattivazione degli agenti patogeni.
Il legislatore – già nell’Allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020 – aveva dedicato una specifica scheda tecnica al “Cinema e allo Spettacolo” contenente una serie di indicazioni in materia di sanificazione ad integrazione delle più generali misure di prevenzione primaria dal contagio (es. l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e distanziamento sociale). Nel contesto della citata scheda tecnica si consigliava l’adozione di misure di pulizia, igienizzazione, sanificazione da effettuarsi frequentemente e in conformità alla modalità tecniche indicate dal Ministero della Salute nella circolare del 22 febbraio 2020, n. 5443, relativa alle misure per combattere la diffusione del virus.
La chiusura forzata di cinema, teatri e musei ha certamente impedito agli operatori del settore di implementare tali misure; tuttavia, il tema torna oggi alla ribalta in funzione delle prossime riaperture, anche in ragione del fatto che il nostro ordinamento prevede pesanti profili sanzionatori sia civili sia penalistici in ipotesi di inidonea applicazione delle disposizioni in materia di sanificazione.
Nell’attesa di una celere riapertura di tutti i comparti del settore delle arti e dello spettacolo, si tratta di comprendere se vi siano spunti operativi disponibili per il risk management del contagio da Covid-19 per gli operatori. Un suggerimento in tal senso si può trarre da EIFEC, o Ente internazionale per la normazione dell’export compliance (maggiori informazioni sono disponibili al sito internet www.healthby.eifec.org), che ha recentemente sviluppato uno standard internazionale, noto anche come Health Emergency Risk Compliance Management System, la cui adozione, effettuabile da parte di qualsiasi organizzazione, permette di certificare la sussistenza di idonee misure di sanificazione e la conformità delle stesse a livello sia nazionale che internazionale.
In definitiva, gli strumenti di prevenzione dal contagio previsti a suo tempo dal legislatore nazionale e disponibili, ad oggi, anche a livello internazionale appaoino soddisfacenti, così come non paiono esservi valide ragioni che ostino alla rapida riapertura di tutti i luoghi citati e, più in generale, di tutti i luoghi di cultura.