Brescia. Giorgio Tramacere è un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, diritto d’autore, diritto dello spettacolo, diritto informatico e contrattualistica in generale, con particolare riguardo al settore della musica e del cinema. È iscritto all’Albo degli avvocati Cassazionisti ed è Socio SIEDAS. Segue, in qualità di legale, varie case discografiche, produttori, società di produzioni discografiche e televisive, artisti nazionali e internazionali, registi televisivi, teatrali e cinematografici, attori e personaggi dello spettacolo. Ha da poco ottenuto una importante vittoria in giudizio contro la Siae, come ci racconta in questa intervista.
Il caso su cui sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici amministrativi è destinato a fare scuola. Ci racconteresti brevemente la vicenda da cui trae origine il giudizio?
La vicenda è nata in seguito a un complesso procedimento disciplinare in seno alla Siae nei confronti di tre associati, all’esito del quale erano state comminate consistenti sanzioni pecuniarie.
I provvedimenti erano stati comunicati con una lettera riassuntiva a firma del Direttore Generale, nella quale venivano riportate soltanto le conclusioni dei procedimenti e le sanzioni applicate. Tempestivamente richiedevo alla Siae, mediante tre istanze di accesso agli atti, copia del provvedimento integrale (comprensivo della motivazione) nonché dei verbali e degli atti antecedenti, al fine di impugnare le sanzioni avanti il Tribunale ordinario.
A seguito dell’espresso rifiuto di consegnare quanto richiesto, ci siamo dovuti rivolgere al TAR Lazio che accogliendo il nostro ricorso, con sentenza del giugno scorso, ha ordinato alla Siae di consegnare agli associati ricorrenti tutti i documenti richiesti entro un breve termine.
La Siae, in ottemperanza alla sentenza, consegnava i documenti e, contestualmente, impugnava la pronuncia del Tar. Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza del 3 febbraio 2020, ha rigettato il ricorso della Siae e ha riconosciuto agli associati il pieno diritto di accesso a tutti gli atti formati e comunque detenuti da Siae, a salvaguardia delle esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa. Questa sentenza ha smentito, quindi, il presunto carattere privatistico della Siae in relazione al rapporto con i propri associati.
Reputi che queste decisioni possano influire sulla attività dei legali che si occupano di diritto d’autore, delle arti e dello spettacolo? In che termini?
Sì. Questa è una sentenza molto importante per i legali degli associati, i quali finalmente, previa richiesta motivata, avranno libero accesso a tutti i documenti e agli atti relativi alle attività effettuate da Siae, anche nell’esercizio della propria attività di vigilanza e controllo nel settore dello spettacolo e nell’intrattenimento, agli accertamenti, ai procedimenti disciplinari a carico degli associati, al controllo del corretto riparto tra le imprese intermediarie dei compensi e, più in generale, a tutti gli atti relativi all’attività di intermediazione svolta direttamente nell’interesse degli associati.
In particolare, questa sentenza, sulla scia della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2012 – con la quale è stato affermato che: “l’associato, quindi, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, deve essere considerato soggetto “interessato”, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 (come modificata dall’art. 15 della legge n. 15 del 2005), fonte del diritto all’accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni” – ha ritenuto applicabile la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi e ha precisato che la Siae è un ente pubblico economico a base associativa, gestore di servizi pubblici attinenti alla tutela dei diritti d’autore e, come tale, deve ritenersi obbligata a garantire il diritto d’accesso a tutti gli atti e documenti inerenti l’attività a rilevanza pubblicistica.
La riflessione sulla Siae può (e deve) essere di più ampio respiro. Pensi che ci siano altri aspetti delle attività istituzionali della Siae che andrebbero, più o meno rapidamente, rivisti?
Ritengo che tutte le attività istituzionali che la Siae svolge dovrebbero essere maggiormente trasparenti nei confronti degli associati, ad esempio la Siae dovrebbe pubblicare sul Bollettino sociale tutti i resoconti delle riunioni degli Organi sociali, Consiglio di Gestione in primis, come è avvenuto in passato, sino al 2010. Non comprendo perché la Siae, oggi, ritenga di mantenere riservate informazioni che dovrebbero essere agevolmente fruibili dagli associati. Tali informazioni sono invece accessibili, previa richiesta, soltanto con riferimento al Consiglio di Sorveglianza, per i quali è concessa la sola consultazione (e non l’estrazione in copia) dei verbali. Tali informazioni dovrebbero quantomeno essere visibili nell’area riservata degli associati.
Inoltre, ritengo che la Siae dovrebbe informare compiutamente i propri associati in merito alle decisioni riguardanti gli investimenti immobiliari e finanziari della Società, anche attraverso informative periodiche sul Bollettino sociale, di cui non c’è traccia.
Infine, la Siae nell’esercizio del proprio potere di controllo dovrebbe rendere maggiori informazioni in merito alle decine di migliaia di programmi musicali annualmente annullati, nonché in riferimento alle opere non riconosciute e non esattamente identificate, sia nei programmi musicali che nel corso dei campionamenti. Gli associati dovrebbero invece avere il diritto di poter accedere alle informazioni delle titolarità non attribuite, onde permettere di contribuire alla loro esatta identificazione delle stesse.
Hai ricevuto molti apprezzamenti per questa vittoria dai colleghi che operano nel settore ed è indubbio che il tema sarà approfondito in futuri convegni. In generale, pensi che sia opportuno incrementare le occasioni di incontro e di dibattito su questi temi?
Certamente, considerato che questa materia è indubbiamente in continua evoluzione, soprattutto a seguito del superamento del precedente monopolio legale della Siae sulla gestione collettiva dei diritti. Questa liberalizzazione e la presenza di più società di gestione collettiva in Italia creerà problemi di gestione e di raccolta dei diritti, e ciò a danno degli autori e degli editori perché permetterà agli utilizzatori delle opere di non pagare i compensi, o quantomeno di sospendere o ritardare i pagamenti, per la difficoltà nell’individuare l’interlocutore per ottenere le licenze di utilizzazione delle opere sul territorio.